14 May, 2024
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Order
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ORD_27218/2024
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Milan (IT) Local Div…
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EP2145848
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Milan - Local Division
UPC_CFI_241/2023 Procedural Order n. 27218/2024 of the Court of First Instance of the Unified Patent Court
delivered on 14/05/2024
CLAIMANT
1) Oerlikon Textile GmbH & CO KG
(Claimant) - Leverkuser Strasse 65 - 42897 - Remscheid - DE
Represented by Stefania Bergia Giulio E. Sironi
DEFENDANT
1) Bhagat Textile Engineers
(Defendant) - PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Apparel Park SEZ, - 394230 - Sachin, Surat, Gujarat - IN
Represented by Luca Pellicciari Lorenzo Battarino Joel Coles Rajvinder Jagdev
PATENT AT ISSUE
Patent no.
Proprietor/s
EP2145848
Oerlikon Textile GmbH & CO KG
DECIDING JUDGE
Judge-rapporteur
Alima Zana
COMPOSITION OF PANEL -FULL PANEL
Presiding judge Judge-rapporteur
Pierluigi Perrotti
Alima Zana
Legally qualified judge
Carine Gillet
LANGUAGE OF PROCEEDINGS: Italian
ORDER
Il giudice rapporteur;
-
- richiamato il proprio provvedimento reso in data 9.4.2024, ove è stata confermata la data dell'interim conference per il prossimo 27 maggio 2024;
- -osservato che non risulta comunicato alla Corte a cura delle parti il raggiungimento di un accordo transattivo;
-dato atto che tra gli argomenti da trattare durante l'Interim Conference sono inclusi i costi di lite, che potrebbero coinvolgere l'esame di informazioni riservate, già oggetto di tutela accordata dalla Corte con particolare riguardo ad un documento depositato da parte attrice;
-ritenuto che occorra modulare:
- ➢
- ultima analisi, a rafforzare il principio democratico, come mezzo informazione volto a garantire il controllo sull'operato dei pubblici poteri.
- il principio di trasparenza dell'attività della Corte, in un sistema che prevede -quale regola generale- la pubblicità sia dei procedimenti (art. 45 Agreement) sia delle decisioni e degli ordini adottati dal Tribunale (art. 262, comma 1. 1 R.o.P.) e il cui Registro tenuto dalla Cancelleria è accessibile al pubblico (art. 10 Accordo). E ciò per dare attuazione al principio di trasparenza (art. 1 TUE) diretto, in di
- ➢ Il diritto alla tutela delle informazioni riservate delle parti, alla luce della direttiva (UE) 2016/943 e della Rule n. 58 dell'Agreement e della Rule n. 262A, delle R.o.P.
- -richiamate le Rules n. 103, par. 1, 105, par. 2, 106, 262A delle R.o.P.
DISPONE
1. che le parti:
- a. depositino una sintesi dei punti che verranno affrontati durante la interim conference e degli ordini richiesti;
- b. informino la Cancelleria della divisione locale: dei nomi e della qualità delle parti -altre rispetto ai difensori- che parteciperanno all'interim conference.
- Dà atto che le spese di eventuali traduttori privati restano a carico della parte che ne chiederà in via autonoma l'assistenza.
E ciò con note da depositare entro il 20 maggio 2024.
-
- che l'interim conference sia aperta al pubblico, salvo che nel corso stessa, ai fini della tutela di informazioni riservate, la Corte decida limitare la presenza ai soli difensori delle parti, rispetto a specifiche questioni trattate, con particolare riguardo ai profili esaminati nell'ordine reso in data 6.5.2024;
-
- che l'interim conference sia oggetto di registrazione. La registrazione sarà messa a disposizione dei difensori delle parti a seguito di istanza di parte e conseguente ordine della Corte che ne determinerà anche le modalità di accesso, ove nel corso della celebrazione della stessa vengano trattate informazioni riservate.
Milano 14 maggio 2024
Il judge rapporteur Alima Zana
ORDER DETAILS
Order no. ORD_27218/2024 in ACTION NUMBER: ACT_549585/2023 UPC number: UPC_CFI_241/2023 Action type: Infringement Action
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