
Milan - Local Division
UPC_CFI_241/2023
Procedural Order of the Court of First Instance of the Unified Patent Court delivered on 06/06/2024
Order no. ORD_598364/2023
CLAIMANT
1) Oerlikon Textile GmbH & CO KG
(Claimant) - Leverkuser Strasse 65 - 42897 - Remscheid - DE
Represented by Stefania BERGIA e by Giulio E. Sironi
DEFENDANT
1) Bhagat Textile Engineers
(Defendant) - PLOT NO B/13/10-A, HOJIWALA INDUSTRIAL ESTATE, ROAD NO. 13, Sachin Apparel Park SEZ, - 394230 - Sachin, Surat, Gujarat - IN
Represented by Luca PELLICCIARI, Lorenzo BATTARINO, Joel COLES, Rajvinder JAGDEV
PATENT AT ISSUE
Patent no.
Proprietor/s
EP2145848
Oerlikon Textile GmbH & CO KG
Patent no.
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DECIDING JUDGE |
DECIDING JUDGE |
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Judge-rapporteur Alima |
Judge-rapporteur Alima |
Judge-rapporteur Alima |
Zana |
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COMPOSITION OF PANEL - F ULL PANEL |
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COMPOSITION OF PANEL - F ULL PANEL |
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COMPOSITION OF PANEL - F ULL PANEL |
Presiding judge |
Presiding judge |
Presiding judge |
Pierluigi Perrotti |
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Judge-rapporteur |
Judge-rapporteur |
Judge-rapporteur |
Alima Zana |
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Legally qualified judge |
Legally qualified judge |
Legally qualified judge |
Carine Gillet |
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L ANGUAGE OF PROCEEDINGS : Italian |
L ANGUAGE OF PROCEEDINGS : Italian |
L ANGUAGE OF PROCEEDINGS : Italian |
L ANGUAGE OF PROCEEDINGS : Italian |
L ANGUAGE OF PROCEEDINGS : Italian |
SPC details
La lite è iniziata in data 13.6.2023 con la richiesta a cura di Oerlikon nei confronti di Baghat Group di un ordine di protezione delle prove ex art. 60 dell'Agreement e le Rules 192 e segg. delle R.o.P. a tutela del brevetto EP '848, a seguito di unì esibizione alla fiera ITMA, programmata dal 8 al 14 giugno 2024 in Rho (Milano).
L'ordine è stato concesso dalla Corte ex parte ed è stato eseguito in data 14.6.2023: il provvedimento non è stato oggetto di richiesta di review da parte del defendant.
Oerlikon ha introdotto tempestivamente il giudizio di merito, chiedendo l'accertamento della contraffazione, l'inibitoria assistita da penale, la pubblicazione della pronuncia e l'ordine di ritiro dal commercio a carico di Baghat. L'attore ha chiesto inoltre la condanna controparte ai sensi della Rule n. 119 R.o.P. di una sanzione pecuniaria pari ad € 100.000,00, per le spese da sostenere nel futuro giudizio di danni, con vittoria di spese.
Costituendosi, la convenuta:
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· ha specificato che la propria corretta denominazione sociale è Bhagat Textile Engineers e non Bhagat Group come indicato da controparte;
-
· non ha formulato preliminary objections;
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· non ha introdotto il counterclaim for revocation.
-
· ha dichiarato:
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✓ di non avere avuto conoscenza della privativa;
-
✓ di non avere mai commercializzato alcun esemplare della macchina nello spazio coperto dalla tutela brevettuale;
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· ha ribadito il proprio impegno a non entrare in alcuna forma nel mercato coperto dalla privativa;
-
· ha negato la causazione di danni a controparte;
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· ha chiesto la compensazione dei costi o comunque la liquidazione degli stessi al minimo, sottolineando di dichiarato di aver collaborato in fase di esecuzione della misura concessa ante causam e di aver esclusivamente pubblicizzato in fiera macchinari interferenti;
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· ha rammentato di avere avviato trattative con l'attore al fine della bonaria definizione della lite.
Nel corso della written procedure, Baghat ha dato atto della pendenza di trattative anche in fase avanzata, confermate da Oerlikon, non andate tuttavia allo stato a buon fine.
La Corte ha sollecitato le parti a depositare documentazione al fine di valutare i costi di lite ed ha disposto, ex art. 262A delle R.o.P., la secretazione di un documento contenente informazioni riservate depositato a tal fine dall'attore.
L'Interim Conference è stata celebrata in presenza in data 27.5.2024, ove sono stati affrontati i temi che seguono.
2. L'Interim conference
Il judge rapporteur ha chiesto chiarimenti alle parti sui profili che, in via sintetica, vengono di seguito riprodotti negli aspetti più rilevanti.
-
- La scorretta indicazione della denominazione della convenuta nell'atto introduttivo della lite.
Parte attrice non ha contestato l'eccezione sul punto della convenuta, la quale ha rammentato la propria corretta denominazione sociale -Baghat Textile Engineers- e non Baghat Group, come erroneamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
-
- L'interesse dell'attore ad accedere alla relazione alla relazione dell'esperto resa a seguito dell'order to preserve evidence ante causam
- -Il judge rapporteur ha sottolineato in proposito che:
- a. la convenuta non ha contestato l'interferenza con il brevetto azionato da parte delle macchine descritte nelle proprie brochures esposte in fiera: nella memoria del 30 gennaio 2024, Baghat ha dichiarato espressamente di rinunciare all'affermazione circa l'interferenza. Con le conseguenze processuali di cui alla Rule 171, comma 2, delle R.O.P.;
b. anche Oerlikon nella memoria del 4.3.2024 ha dichiarato che nessuna attività istruttoria è necessaria.
La Corte ha dunque chiesto all'attore quale sia l'interesse ad accedere al report dell'expert. -La difesa dell'attore ha sottolineato che l'esame di tale documento è indispensabile per meglio sindacare il valore della causa.
-La convenuta ha chiesto il rigetto dell'istanza, sottolineando che nessuna informazione sul valore della lite può essere tratta da tale documento. Tale adempimento comporterebbe inoltre nuove inutili spese.
-
- La richiesta dell'attrice di chiedere informazioni relative all'origine ed ai canali di distribuzione, ai quantitativi dei prodotti, ordinativi ricevuti ecc., fatturato generato dalla macchina identità dei terzi coinvolti,
- -Il judge rapporteur ha osservato che allo stato non sembrerebbe esservi prova, neppure a livello indiziario, della commercializzazione dei macchinari litigiosi nel territorio coperto dalla privativa brevettuale. La doglianza della società attrice è limitata all' esibizione all'evento fieristico dello scorso giugno 2023.
- -Parte attrice ritiene di avere sottoposto al Tribunale sufficienti indizi circa l'ingresso nel mercato dell'attrice e che tale ordine sia necessario per comprendere l'entità del fenomeno contraffattorio.
-La convenuta ha confermato di non avere alcun canale distributivo, di non essere parte di alcuna filiera e di non avere mai distribuito i macchinari litigiosi.
4. L' ammontare della penale, quantificata in € 12.000,00
- -Il judge rapporteur ha chiesto chiarimenti circa l'ammontare della penale.
- -L'attore ha dichiarato che tale importo è stato determinato alla luce della natura sia deterrente sia sanzionatoria di tale rimedio.
- -La convenuta ha sottolineato che dalla quantificazione della penale a cura di controparte la Corte può apprezzare il reale valore della causa, di gran lunga inferiore a quanto indicato da controparte.
5. La richiesta di ritiro dal commercio
- -Il Judge rapporteur ha ribadito che, allo stato, non vi è alcun riscontro circa la commercializzazione, in qualunque anello della catena di vendita, a cura della convenuta. Ha richiamato in proposito il principio dell'onere della prova da parte dell'attore
- -L'attrice dichiara di avere sottoposto all'attenzione della Corte tutti gli argomenti di prova a propria disposizione, compiendo ogni sforzo difensivo su punto.
- -La convenuta ha ribadito di non avere commercializzato né di avere in corso alcuna vendita o distribuzione del macchinario litigioso: controparte, presente sul mercato interessato da tempo anche attraverso la propria rete distributiva non ha fornito alcun elemento indiziario per provare la propria prospettazione.
6. La richiesta di condanna della convenuta al pagamento di € 100.000,00 per le spese da sostenere nella causa risarcitoria
- -Il judge rapporteur ha sottolineato che apparentemente non è stato allegato o provato alcun riscontro circa pregiudizio concreti subito dall'attore, idonei comunque a condurre la Corte a quantificare tale importo. Ha in proposito richiamato la Rule n. 131, lett. b., R.o.P.
- -Parte attrice ribadisce la correttezza di tale quantificazione.
- -La convenuta ha contestato tale richiesta, specificando di non avere cagionato alcun pregiudizio.
7. Il valore della causa
Il judge rapporteur ha rammentato la discrasia tra le opposte difese circa il valore della causa, indicata dall'attore in € 750.000,00, posizione radicalmente contestata dal convenuto che ritiene tale prospettazione assolutamente spropositata. La Corte ha invitato quindi le parti ad esporre le rispettive posizioni alla luce della Rule 370, paragrafo 6, delle R.o.P. e delle Linee guida del Administrative Committee in data 24.4.2023.
-Parte attrice conferma la valutazione compiuta nei propri scritti difensivi, chiede di poter depositare una intervista rilasciata dall'amministratore di controparte, ove viene rammentato il positivo riscontro dell'evento fieristico dello scorso giugno 2023, a conferma della più ampia portata del fenomeno contraffattorio.
-La convenuta nega di avere conseguito profitti o di avere cagionato perdite di guadagno a controparte. Chiede di poter depositare documentazione che consenta di acclarare come il valore delle royalties applicate nello specifico settore tecnico ammontano normalmente a circa il 3%.
8. I Costi
- -Il judge rapporteur ha chiesto alle parti di prendere posizione sui costi di lite esposti dall'attore e contestati dalla convenuta, alla luce di principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché dei principi esposti dall' Admistrative Committee in data 24 aprile 2023.
-Parte attrice ha rammentato che la lite si è articolata in due fasi, quella ante causam e quella di merito. Ha ricordato i costi vivi sostenuti, esposti nei propri scritti. Quanto ai compensi per l'attività professionale, ha ricordato che le prestazioni professionali si sono articolate anche in un procedimento di estrema urgenza, con uno sforzo difensivo notevole, attraverso l'interlocuzione con il proprio cliente avente sede estera.
Chiede di poter depositare:
-
- ulteriore fattura emessa nei confronti della propria assistita;
- -prova del pagamento delle precedenti fatture a cura di Oerlikon.
-Parte convenuta ha sottolineato che molte delle attività defensionali sono state svolte inutilmente, per non avere controparte immotivatamente aderito alle proposte transattive formulate da Baghat.
9. Le proposte transattive
-Il judge rapporteur, alla luce della mancata contestazione della validità del brevetto e della interferenza, ha sollecitato nuovamente le parti a trovare un accordo transattivo.
-Parte attrice ha dichiarato la propria disponibilità a proseguire un percorso transattivo a fronte dell'obbligo di controparte di non commercializzare le macchine litigiose assistito da penale, al pagamento forfettario di un importo a titolo di danni pari ad €25.000,00 ed al pagamento delle spese, oltre all'assenso di una comunicazione al mercato dell'accordo raggiunto.
Chiede di poter depositare le interlocuzioni in proposito scambiate.
-Parte convenuta si dichiara disponibile a definire la lite obbligandosi a non commercializzare i prodotti litigiosi con la previsione di una penale, eventualmente con un contributo spese inferiore a quello indicato da controparte e comunque senza riconoscere alcun risarcimento del danno.
10. I successivi passaggi procedurali
-
- Il Judge rapporteur ha invitato le parti a sottoporre le rispettive richieste, eventualmente valutando l'opportunità di mantenere uno spatium deliberandi per coltivare proposte transattive e di sintetizzare le rispettive posizioni innanzi alla Corte.
- -Parte attrice ha chiesto:
- · termine per depositare i documenti sopra richiamati e per depositare un riassunto delle proprie posizioni;
- · di accedere al report dell'expert;
- · di adottare l'ordine di chiedere informazioni alla convenuta sulla propria rete vendita e sugli ordinativi.
-Parte convenuta ha chiesto:
- · termine per depositare i documenti sopra indicati e per depositare un riassunto delle proprie posizioni;
- · si è opposta alla richiesta di accesso al report dell'Expert.
3. Motivi dell'ordine
Va premesso che, rispetto ai chiarimenti richiesti dalle parti, solo alcuni necessitano di una decisione in questa sede del judge rapporteur, di seguito trattati.
1.Quanto alla richiesta di accesso al report dell'esperto nominato nella fase ante causam svolta dalla difesa Oerlikon, valgono le considerazioni che seguono.
- 1.1.Va rammentato che l'attore ha formulato tale istanza esclusivamente al fine di meglio determinare il valore della lite, non essendovi qui questione circa l'interferenza dei macchinari pubblicizzati in fiera.
In proposito, la convenuta ha contestato l'inutilità di tale passaggio procedurale, anche ai fini dichiarati dall'attore, essendo stata l'interferenza dei materiali pubblicitari riconosciuta e non essendovi alcun elemento raccolto in fiera idoneo a consentire una migliore determinazione del valore della causa. Il convenuto non ha invece allegato la presenza di eventuali informazioni riservate.
In proposito, il Judge rapporteur ritiene che, attraverso un giudizio ex ante , che non possa escludersi che il materiale raccolto a seguito dell'ordine di raccolta della prova contenga qualche elemento utile in tal senso.
Pertanto, la domanda appare meritevole di accoglimento, salva ogni valutazione finale da parte della Corte anche rispetto alle spese eventualmente sopportate dalle parti e sulla relativa meritevolezza, profilo sottoposto all'attenzione da parte della difesa della convenuta.
E ciò alla luce dell'art. 69, paragrafo n. 3, dell'Agreement.
- 1.2. Per completezza, il Judge rapporteur rammenta che parte convenuta non ha proposto domanda di review avverso l'ordine di conservazione della prova, che si è pertanto consolidata, considerato che:
- · secondo la Rule n. 197.3 delle R.o.P. il convenuto può proporre la richiesta di revoca dell'ordine di conservazione della prova entro 30 giorni dall'esecuzione della misura;
- · secondo la Rule n. 300 delle R.o.P. relativo al computo dei termini stabilisce che questi decorrono dal giorno successivo a quello in cui l'evento rilevante si verifica; in caso di notificazione di un documento, tale evento rilevante deve essere la ricezione del documento;
- · l'esecuzione della misura comprende, in accordo con la legge nazionale con la quale è stata implementata (id. la legge italiana) la notifica del provvedimento completo di ogni sua parte3;
- L'esecuzione è stata effettuata presso la fiera ITMA lo stesso giorno 14.6.2023.
Il convenuto non ha fatto richiesta di revoca o modifica della misura.
Lo stesso è decaduto da tale facoltà considerato che sono spirati i 30 giorni di calendario previsti per la tempestiva richiesta di review, computando i termini secondo la regola di cui alla Rule n. 300, lett. a, R.o.P..
E ciò:
➢ sia che il termine di decadenza venga fatto decorrere dal 14.6.2023, essendo in tal caso il termine spirato il successivo 15.7.2024;
- ➢ sia che lo stesso venga fatto decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quando la convenuta ha nuovamente ricevuto comunicazione ufficiale dell'ordine. Tuttavia, in data 4.1.2024 quando Baghat si è costituita in giudizio, formalmente riconoscendo di essere a conoscenza dell'ordine di conservazione della prova, ha dichiarato di avere prestato collaborazione all'esecuzione della misura e non ha sollevato alcuna censura. La domanda di acquisizione nel fascicolo della fase cautelare ante causam nel giudizio di merito non trova quindi ostacoli, essendo la misura finalizzata proprio a tale scopo.
- 1.3. Quanto alla tutela delle eventuali informazioni riservate, il convenuto ha interloquito sia nelle memorie successive alla costituzione sia corso della Interim Conference, non allegando alcuna specifica esigenza in tale senso. Non vi sono dunque ostacoli alla divulgazione, qui declinata nella facoltà di accesso delle parti e nella piena utilizzabilità solo nel presente giudizio.
- 1.4. La relazione scritta e ogni altro risultato delle misure di ispezione dei locali e di conservazione delle prove possono essere utilizzati solo nel procedimento di merito, ai sensi delle Regole 196.2 e 199 R.o.P.. Ciò significa che l'accesso al contenuto delle relazioni è finalizzato esclusivamente al loro utilizzo nel successivo procedimento principale, contro le stesse parti. La richiesta della ricorrente è senz'altro fondata e va accolta in quanto lo scopo della raccolta anticipate delle prove è proprio quello di utilizzarle nel giudizio di merito.
- 2 Quanto alla richiesta di Oelikon di ordinare alla convenuta di dichiarare la propria catena . distributiva e di vendita e rivendita e le ulteriori informazioni indicate nel proprio atto introduttivo, In proposito osserva la Corte che si tratta di una domanda che potrà essere formulata nella futura eventuale ' procedure for the determination of damages and compensation', con i relativi rimedi allo scopo previsti.
E ciò previa verifica, in quella fase, dell'assolvimento degli oneri probatori che incombono sull'attore alla luce dell'art. 54 e 76 comma 6 Agreement, anche rispetto alle richieste come quella qui esaminata: qui da un lat parte convenuta ha confermato espressamente di non avere venduto o distribuito il macchinario litigioso nel mercato coperto dal brevetto azionato e, altro lato, non vi sono allo stato argomenti di prova che possano ritenere la vendita o la distribuzione dei macchinari litigiosi da parte di Baghat nel mercato interessato.
In questo procedimento, anche alla luce del principio di proporzionalità (paragrafo n 3. del Preamble delle R.o.P.), del quadro allegatorio e probatorio raccolto, tale ordine non appare necessario. 3.Quanto al valore della causa.
Tale valore, solo in via provvisoria, viene confermato nell'importo indicato da Oerlikon, alla luce dei principi stabiliti dalla Rule n. 370, 6, delle R.o.P. e delle regole stabilite dall'Administrative Committee, considerato:
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· che le parti non concordano sul valore della causa, non potendo essere quindi adottato il parametro di cui al punto n. 3 dei Principi Generali dettati dall'Administrative Committee il 23.4.2023;
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· l'interesse della parte attrice nel procedimento, primo parametro indicato dalla citata Rule 370.6 R.o.P. In proposito:
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- l'interesse del titolare del brevetto nella causa non può ritenersi limitato ai soli danni patito, ma va riguardato nella sua complessità anche rispetto alla tutela anticipata della propria privativa ed alla propria immagine sul mercato. L'interesse di Oerlikon va dunque riguardato alla luce della necessità di contrastare la promozione in una fiera internazionale di macchinari interferenti con i propri, potenzialmente forieri di pregiudizio anche reputazionali.
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-il documento n. 19 depositato dall'applicant (ed oggetto dell'ordine di protezione secondo la Rule n. 262.A R.o.P.) consente di ritenere un valore medio di ciascuno dei macchinari litigiosi di poco superiore ad €……. Tale valore costituisce un indizio importante circa l'interesse di Oerlikon in questa causa.
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· le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'Administrative Committee rispetto alla valutazione del valore dell'azione. In proposito:
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➢ occorre avere riguardo ai valori sommati di tutti i rimedi richiesti (qui articolati sia nell'ingiunzione per il futuro sia il risarcimento del danno per il passato);
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➢ rispetto alla perdita di profitti e il lucro conseguito dal preteso contraffattore, va osservato che:
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- allo non vi è prova liquida della commercializzazione dei macchinari litigiosi nel territorio coperto dal brevetto. Non vi è dunque, allo stato, prova liquida di danno per perdita di profitti dell'attore e di profitti conseguiti dalla convenuta (secondo il punto n. 1 indicato dei Principi Generali delle linee guida previste dall'Administrative Committee);
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-l'unico episodio interferente è costituito dall'esposizione in Fiera, prolungatosi per 4 giorni, come sottolineato dall'attore e non contestato dalla convenuta nel corso dell'Interim Conference;
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➢ quanto alle royalties normalmente applicato nello specifico settore, il defendant ha sostenuto che le stesso corrispondono a circa il 3% del fatturato, allegazione in specificamente contestata dall'attrice e rispetto alla quale Baghat ha chiesto di essere ammessa a produrre documenti;
-quanto alla richiesta di danni, l'attore ha invocato la condanna già in questa sede del defendant al pagamento di € 100.000,00 al fine di coprire i costi da sostenere nel futuro giudizio di merito.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra espresse, ritiene il Judge rapporteur, nell'ambito di una valutazione come già precisato solo provvisoria, soggetta a migliore esame da parte della Corte anche alla luce dei documenti di cui è autorizzata il deposito come a breve, che il valore della causa in € 750.000,00. E ciò al fine di la scala dei massimali per i costi recuperabili.
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- Quanto alla richiesta del deposito di nuovi documenti.
Parte attrice e parte convenuta chiedono inoltre di poter depositare nuovi documenti, sempre propedeutici al sindacato sul valore della causa ed al sindacato della Corte sugli sforzi difensivi compiti, in relazione la valutazione sul governo dei costi di lite.
Tali ulteriori documenti, che non introducono domande nuove né modifica di quelle già introdotte, come meglio di seguito, vanno ammessi.
Al fine di consentire alle parti di sondare ogni possibilità transattiva, il termine al fine di tale adempimento viene fissato al 20 luglio 2024.
Al fine di garantire il contraddittorio, va concesso altresì termine ad entrambe le parti per replicare ai depositi avversari.
Viste le rules n 105.5, 370.6, R.o.P.
Autorizza
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l'accesso ad entrambe le parti di tutte le prove raccolte attraverso l'esecuzione della misura, concedendo le parti ad accedere al report e ai documenti acquisiti in sede di esecuzione dell'ordine di raccolta dalle prova concesso prima dell'inizio del giudizio di merito. ed estrarne copia, anche di quelli versati su chiavetta USB e custoditi in busta chiusa presso il Sub.Registry della divisione Locale di Milano;
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- l'accesso avverrà in una data compresa dal 2.7.2024 al 4.07.2024 in orari di apertura della Cancelleria, previo appuntamento concordato, alla presenza del Judge Rapporteur, delegato allo scopo, ed alla presenza un clerk delegato a redigere verbale delle operazioni compiute presso la sede della divisione locale di Milano.
-
- allo scopo ordina all'esperto, previo avviso della Cancelleria, di fornire due chiavette di contenuto identico a quella già depositata a un clerk addetto al Sub-Registry della Divisione Locale, per il successivo ritiro a cura dei difensori delle parti, con le modalità sopra indicate;
E ciò presso la sede della divisione locale entro il 25.6.2024, disponendo che la Cancelleria ne dia comunicazione immediata all'esperto;
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- le parti interessate potranno depositare la documentazione acquisita a seguito dell'accesso al report dell'esperto nel termine 11 luglio 2024.
Concede
-
- termine fino al 11 luglio 2024, ore 15, per depositare:
- · -a cura di parte attrice:
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- copia dell'intervista rilasciata dal legale rappresentante della convenuta agli organi di stampa;
- -la nuova fattura emessa dalla difesa dell'attrice nei confronti della propria assistita;
- -prova dell'intervenuto pagamento delle precedenti fatture a cura della propria assistita;
- -le proposte transattive scambiate tra le parti;
- -la documentazione ottenuta dall'accesso al report dell'esperto, come meglio sopra indicato;
- · -a cura di parte convenuta:
- -documenti al fine di accertare la royalties normalmente applicata nel particolare settore tecnico; -proposte transattive scambiate tra le parti.
2. termine fino al 18 luglio 2024, ore 15, per depositare:
- · a cura di entrambe le parti commenti rispetto alle produzioni avversarie, non essendo invece ammessa la produzione ulteriori documenti. E ciò da depositare sul CMS mediante generic application.
3. termine fino al 25 luglio 2024, ore 15, per depositare:
- · a cura di entrambe le parti un riassunto della causa che non introduca tuttavia fatti o prove nuovi. Il riassunto dovrà avere una lunghezza massima di 7.500 parole.
- Unitamente al riassunto dovrà essere presentato un elenco completo di tutti i documenti depositati da ciascuna delle parti per consentire alla Corte di far riferimento durante l'udienza.
- E ciò da depositare sul CMS mediante generic application.
Conferma
La data di celebrazione dell'Oral hearing davanti alla Corte per il 27.9.2024, ore 10.30, secondo le disposizioni previste nel provvedimento reso in data 19.2.2024. Informa le parti che è intenzione della Corte concludere la Oral Hearing in un giorno.
Fissa
Il valore della causa in € 750.000,00 al fine di applicare la scala dei massimali dei costi rimborsabili, salva ogni diversa valutazione della Corte, anche alla luce della documentazione di cui è stata autorizzato il deposito.
Invita
Le parti a comunicare tempestivamente all'Ufficio il raggiungimento di eventuali accordi transattivi.
Dà atto
Che del presente provvedimento viene depositata sia una copia 'unredacted ', sia una copia 'redacted' ,nella quale ultima sono stati oscurati le informazioni riservate già oggetto di tutela da parte di questa Corte ex rule 262A delle R.o.P. La prima versione è accessibile solo ai difensori in delega di Baghat, come da ordine qui integralmente richiamato.
Così deciso in Milano,
Il 6 giugno 2024 Alima Zana
Alla luce della Rule 333 RoP, l'ordine può essere oggetto di review al Panel a seguito di application motivata a cura delle parti. Una application per la review di questo ordine deve essere depositata entro 15 giorni dalla notifica di questo ordine.
ORDER DETAILS
Order no. ORD_598364/2023 in ACTION NUMBER: ACT_549585/2023
UPC number: UPC_CFI_241/2023
Action type:
Infringement Action