
UPC CFI NO. 650/2024 ACT. N. 59322/2024 ORDER NO. 59764/2024
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE UNIFIED PATENT COURT LOCAL DIVISION IN MILAN
ORDER N. 59764/2024 issued on 5 November 2024
RICORRENTE
PIRELLI TYRE S.P.A. - Milano, viale Piero e Alberto Pirelli 25, Italia
rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Orsingher, Davide Graziano e Federica Franchetti, Milano, via Fratelli Gabba 3
RESISTENTI
Tianjin Kingtyre Group Co., Ltd ., con sede legale in Gulin Industrial Park, Binhai New Area, Tianjin, Cina, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo e-mail sharon@kingtyre.cn,
Kingtyre Deutschland Gmbh , con sede legale in Schulstraße 33, 71155, Altdorf, Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, indirizzo e-mail info@kingtyre-deutschland.de.
DIVISIONE
Local Division in Milano
DECIDING JUDGE
Il presente order è deliberato e sottoscritto da Alima Zana, in qualità di single judge ai sensi delle rules 1.2(b), 208.2, 345.5 and 351.1(a) RoP.
BREVETTO OGGETTO DI CAUSA
EP 2519412 (di seguito EP412)
LINGUA DEL PROCEDIMENTO
Italiano
Sintesi dei fatti del processo
Pirelli Tyre s.p.a. (di seguito solo Pirelli) è una società del Gruppo Pirelli, controllata al 100% da Pirelli 6 C. s.p.a.). Pirelli opera in 160 Paesi del mondo, con 31.000 dipendenti e fatturato di circa 6,5 miliardi.
La ricorrente è titolare del brevetto EP2519412, dal titolo ' pneumatico per motoveicoli e coppia di pneumatici per motoveicoli', valido in Italia, Germania e Francia.
In data 31.10.2024 Pirelli ha depositato ricorso per le misure provvisorie e cautelari ex art. 62 dell'accordo TUB da concedere anche inaudita altera parte , nei confronti di TIANJIN KINGTYRE GROUP CO., LTD, (di seguito Tianjin Kingtyre, con sede in Cina) e KINGTYRE DEUTSCHLAND GMBH (di seguito Kingtyre DE, con sede in Germania).
Ha esposto in particolare che in occasione della celebre Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo ed Accessori, l'EICMA -il più importante evento fieristico per il settore delle due ruote a livello mondiale programmato nelle giornate del 5-10.11.2024- i due resistenti esporranno prodotti interferenti con la propria privativa industriale.
Ha dunque invocato, la misura dell'inibitoria assistita da penale, del pagamento di una somma a titolo provvisorio sulle spese, del sequestro e della consegna prodotti contraffattori.
Il Presiding Judge , attesa l'urgenza, ha assegnato il procedimento alla scrivente, quale Single Judge in pari data, in conformità alla rule 208, para 2, R.o.P-
Il Sub-Registry ha compiuto la verifica prevista dalla rule 208, para. 2, delle R.o.P e che non risultano depositate protected letters.
Con preliminary order n. ord_59450/2024 del 31.10.2024 , la Corte -premesso di non intendere concedere la misura dell'inibitoria inaudita altera parte - ha invitato il ricorrente ad esercitare la facoltà di cui alla Rule 209, par. 4, R.o.P. con possibilità, in via alternativa, di a. confermare la domanda cautelare limitatamente al solo sequestro ed alla consegna dei beni litigiosi, oltre alle spese del procedimento (cfr. punto 4 e 5 delle conclusioni cristallizzate nel ricorso); b. ritirare integralmente la domanda cautelare. E ciò salva in ogni caso la facoltà depositare la domanda inibitoria in via autonoma, con distinta application .
In data 3.11.2024, Pirelli ha limitato la propria domanda cautelare alla sola domanda di sequestro, consegna e spese.
La Corte ha ritenuto -alla luce dell'estrema urgenza, non fosse possibile convocare il ricorrente alla luce della rule 212, para. 2. R.o.P.
Le domande della ricorrente
In seguito alla comunicazione del 3.11.2024, Parte ricorrente ha chiesto al la Corte:
voglia l'Ecc. ma Divisione locale respinta ogni altra domanda ed eccezione, disporre a carico di di TIANJIN KINGTYRE GROUP CO., LTD. e KINGTYRE DEUTSCHLAND GMBH (di seguito Kingtyre DE.
Ai sensi dell'art. 62 Accordo TUB, inaudita altera parte :
-il sequestro e la consegna ad un ufficiale giudiziario nominato dalla ricorrente, a spese della resistente, dei Prodotti Contestati e pneumatici comunque denominati sia anteriori che posteriori che abbiano le medesime caratteristiche indicate in narrativa, nonché qualunque materiale promozionale, pubblicitario o informativo a essi inerenti, in possesso diretto o indiretto della resistente all'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, al fine di evitare che i medesimi vengano ulteriormente esposti alla suddetta Esposizione, messi sul mercato e commercializzati attraverso i canali distributivi durante l'Esposizione. Si chiede di autorizzare il ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro e consegna a mezzo dei suoi legali di fiducia e consulenti tecnici di fiducia;
- -con vittoria di spese di lite e accessori di legge.
Ha inoltre chiesto di autorizzare la notifica del ricorso unitamente al provvedimento ed ai documenti allegati con metodo alternativo (nello specifico, immediatamente nel momento di esecuzione della misura, con rispetto delle misure vigenti in Italia in materia di notificazione degli atti giudiziari) in base al disposto delle rule 275.1. e 276.1 R.o.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giurisdizione
Sussiste la giurisdizione della Corte Unificata dei brevetti giacchè la ricorrente:
- aha svolto una domanda ricompresa tra quelle rientranti nella giurisdizione dell'UPC, ex art. 32 comma 1 lettera c), e 62 UPCA;
- bEP 412 è un brevetto europeo e il titolare non ha esercitato il diritto di opt out ai sensi dell'art. 83, comma 3, UPCA e rule 5 R.o.P.
- Il titolo brevettuale è efficace, tra gli altri, anche in Italia, come risulta dal registro EPO.
2. Competenza
Nel riparto interno di competenza tra Divisioni Centrali e Divisioni Locali, queste ultime sono competenti in via generale per le azioni cautelari, in base al combinato disposto degli artt. 32, comma 1 lett. C) e 33 UPCA.
Sussiste la competenza della Local Division di Milano in virtù dell'art. 33, comma 1, lett. A) UPCA, poiché nel territorio italiano- viene individuato il forum c ommissi delicti. E ciò considerato che l'illecito, secondo la prospettazione della ricorrente-ossia l'esposizione in Fiera dei prodotti ritenuti interferenti- avverrà sul territorio italiano, ed in particolare in Milano, località Rho Fiera.
Inoltre, la domanda cautelare è stata depositata davanti alla Divisione Locale di Milano, ove la ricorrente intende instaurare il giudizio di merito.
3. Adempimento delle condizioni di cui alla rule 206, para 2, RoP
3.1. Contenuto del ricorso
Il ricorso per la concessione di provisional measures depositato da Pirelli contiene:
- (a) tutte le indicazioni di dettaglio previste dalla rule 13.1(a) - (i) R.o.P.;
- (b) l'indicazione delle misure richieste;
- (c) le ragioni in forza delle quali le misure richieste sono necessarie per prevenire la minaccia di una condotta contraffattoria o per impedirne la continuazione;
- (d) i fatti e le prove sui quali la domanda è fondata.
3.2.L'individuazione della domanda del futuro giudizio merito
Parte attrice ha indicato il giudizio di merito che intende introdurre, che si articola nella domanda di accertamento definitivo della contraffazione del brevetto, con le conseguenti misure previste dall'Accordo TUB tra cui l'inibitoria e le penali per la sua osservanza, il sequestro, il risarcimento dei danni subiti e la pubblicazione del provvedimento, oltre alla condanna alle spese di lite.
4.Onere della prova: sufficiente certezza (rule 211, para. 2, R.o.P.).
4.1. diritti del ricorrente basati su un brevetto valido-rule 211.2. R.o.P.
Il brevetto azionato: claim costruction
EP 2 519 412 B1 origina dalla domanda internazionale PCT/IB2010/003341, depositata in data 23.10.2010 a nome Pirelli Tyre s.p.a. e rivendicante la priorità italiana IT 2009RM00688 depositata in data 29.12.20.2009 (allegato 2) e della domanda statunitense US 2010/0319284 P depositata in data 31.3.2010 (allegato 3). La domanda internazionale è stata pubblicata al numero WO 2011/080566 (allegato 49 ed è entrata in fase Europea al numero 10813110.3.
A seguito della concessione, in data 30.9.2014 il brevetto è stato convalidato in Italia ai sensi dell'art. 56 CPI al numero 502014902297930 (all.9), in Francia e in Germania.
EP 412 ha ad oggetto pneumatici per motoveicoli, destinato al montaggio su motoveicoli del segmento 'Supersport e/o Sport Touring' , di grossa cilindrata, usati anche in pista.
Per quel che qui rileva il brevetto è stato concesso con 24 rivendicazioni, di cui una rivendicazione indipendente (la n. 1) avente ad oggetto un metodo per incrementare una superficie d'impronta di un pneumatico per motoveicoli durante una marcia sostanzialmente in rettilineo ed una rivendicazione indipendente (la n. 3) avente ad oggetto un pneumatico per motoveicoli.
EP 412 si compone altresì di tre rivendicazioni 22-24 aventi ad oggetto coppie di pneumatici atti ad essere montati come pneumatico posteriore e anteriore di un motoveicolo veicolo.,
In particolare:
La rivendicazione indipendente 1 del Brevetto ha ad oggetto un
-
- 'Metodo per incrementare una superficie d'impronta di un pneumatico per motoveicoli (100) durante una marcia sostanzialmente in rettilineo, detto penumatico comprendendo -una fascia battistrada (8), detto metodo comprendendo:
- 1.A ricavare in una porzione centrale (A) di detta fascia battistrada una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità,
- 1.B. lasciare libera da scanalature una sotto-porzione di detta porzione centrale posta a cavallo di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico. Il Brevetto comprende anche tre rivendicazioni 2224 aventi ad oggetto coppie di pneumatici atti ad essere montati come pneumatico posteriore e anteriore di un motoveicolo.
La rivendicazione indipendente n.3- ritenuta interferente- tutela un
- 3.' Pneumatico per motoveicoli (100), avente una fascia battistrada (8) comprendente una porzione centrale (A) e due porzioni di spalla (B) disposte da parti assialmente contrapposte rispetto alla porzione centrale (A),
in cui:
- 3A. la porzione centrale (A) comprende una prima pluralità di scanalature (20) estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale ed alternativamente disposte da parti opposte di un piano equatoriale (X-X) di detto pneumatico, in cui ciascuna scanalatura di detta prima pluralità di scanalature presenta
- andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità;
- 3B la porzione centrale comprende una sotto-porzione posta a cavallo di un piano equatoriale (XX) di detto pneumatico sostanzialmente libera da scanalature;
- 3C ciascuna di dette porzioni di spalla comprende una seconda pluralità di scanalature disposte obliquamente rispetto al piano equatoriale di detto pneumatico.
In sostanza, la soluzione tecnica oggetto del Brevetto prevede uno pneumatico con una porzione centrale della fascia battistrada in cui viene prevista una prima pluralità di scanalature estese secondo una direzione sostanzialmente longitudinale e disposte alternativamente da parti opposte del piano equatoriale dello pneumatico, in cui ciascuna scanalatura della prima pluralità di scanalature presenta un andamento sostanzialmente curvilineo in modo da formare una concavità. Secondo l'invenzione, viene lasciata libera da scanalature una sotto-porzione della porzione centrale posta a cavallo del piano equatoriale dello pneumatico.
EP 412 consente di ottenere prestazioni stradali migliorate su fondi stradali asciutti (a livello di stabilità, spinta, giudabilità e cedevolezza) ed al contempo mantenendo le stesse elevate prestazioni su terreni bagnati (in termini di trazione e drenaggio della pioggia).
Tali innovative soluzioni tecniche sono state incorporate negli pneumatici per motoveicoli 'ROADTEC tm M5 INTERACT' e 'ROADTEC tm Z8 INTERACT tm', commercializzati da Pirelli sotto lo storico marchio 'Metzeler' di cui Pirelli è titolare.
La presunzione di validità
Pirelli ha provato di essere l'unico titolare del brevetto EP '412 (doc. 1 di parte ricorrente).
arte ricorrente è tenuta ai sensi della rule 206. Punto 3 e 4 R.o.P. a compiere una piena discloscure delle circostanze anche contrarie alla propria posizione ed in ogni caso di ogni circostanza fattuale che può assumere rilevanza ai fini della decisione della Corte di emettere un order inaudita altera parte con obbligo di comunicare- in particolare- la pendenza e l'esito di qualunque procedimento riferito al brevetto azionato.
Pirelli in proposito ha dichiarato che:
-
- il brevetto è giunto a concessione non solo presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti ma anche in Paesi extraeuropei: USA, Cina, Giappone e Brasile;
- -non sono state avanzate opposizioni;
- -non sono state avviate azioni giudiziarie per contestarne la validità.
Dunque, in questo stato il brevetto è assistito da forte presunzione di validità.
4.2. Suspected infringement- rule 211.1 (b) e 211.2 R.o.P.
La Corte rammenta che:
- -L'art. 62.3 UPCA e la rule 211.1. (b) ROP prevedono che il Tribunale può disporre il sequestro dei prodotti sospettati di violare un brevetto per impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali;
- -al fine della concessione della misura del sequestro secondo il disposto dell'articolo 62. 3 UPCA e rule 211 1(b) R.o.P. è richiesto il mero 'sospetto' della contraffazione;
- -la ricorrente lamenta la contraffazione letterale degli insegnamenti brevettuali da parte di due specifici modelli di pneumatico:
- -gli pneumatici modello 'Radial tire high speed K902' (al link: https://it.kingtyre.com/sport/kingtyre-radial-tires-high-speed-k902.html, doc. 9)
- -gli pneumatici modello 'Motorcycle radial tyre-slick racing grade W= (al link: https://www.king-tyres.com/onroad/sport-s/motorcycle-radial-sports-tyre-speed270.html, doc. 10 di parte ricorrente), pubblicizzati come pneumatici della resistente della linea 'On road - Sport"
Ciò premesso, in base alla claim construction ed alle prove fotografiche depositate è fondato il sospetto dell'illecito denunciato.
Pirelli ha allegato un parere di parte (cfr. doc. 11 ricorrente) che contiene una dettagliata tabella di raffronto- riprodotta anche in ricorso-tra gli insegnamenti brevettuali, i disegni del brevetto (fig. 3 e 3B di EP 412) e le riproduzioni fotografiche dei modelli contestati (cfr. pagine 10-16 del ricorso).
In effetti il confronto tra gli insegnamenti brevettuali, i disegni del brevetto (cfr. figure 3 e 4 di EP 412 e le riproduzioni fotografiche dei modelli contestati (cfr. pagine 11-16 del ricorso e doc.c. 9 e 10 depositati da Pirelli) giustificano il sospetto circa l'interferenza degli insegnamenti di cui alle rivendicazioni indipendenti n. 1 e 3 di EP 412.
Pirelli ha in particolare esposto che tali modelli interferenti verranno esposti in occasione della celebre Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo ed Accessori, l'EICMA -il più importante evento fieristico per il settore delle due ruote a livello mondiale- a cura dei due resistenti come allo stato apparentemente riscontrato documentalmente da:
- -un annuncio pubblicato sul sito internet di Tianjin Kingtyre in data 9.10.2024 (doc. 8 di parte ricorrente);
- -l'attribuzione dello Stand 107, padiglione 14 a Kingtyre De (doc. 7 di parte ricorrente).
E' dunque evidente che il rischio di ingresso o di circolazione dei prodotti contraffatti ai sensi della rule 211, para. 2, RoP nei circuiti commerciali che deriva dalla presentazione in fiera, espressamente annunciata da Tianjin Kingtyre, con la finalità - connaturata a questo tipo di eventi espositivi - di promuovere le vendite presso gli operatori internazionali, tra i cui quali sono certamente compresi anche buyers interessati alla loro successiva collocazione nei mercati italiano, francese e tedesco, ovvero nei territori di Stati Contraenti UPC nei quali il brevetto azionato da Pirelli è valido ed efficace.
5. Pluralità di resistenti
Allo stato attuale degli atti il coinvolgimento di Kingtyre DE della condotta contraffattoria è limitata dalla comprovata assegnazione dello spazio espositivo, che rende comunque opportuno disporre che il provvedimento - e la sua successiva esecuzione - sia esteso anche a tale soggetto, anche in una prospettiva di maggiore tutela dei suoi diritti.
6. Urgency
Pirelli ha avuto solo di recente conoscenza certa della presentazione dei prodotti contraffattori da parte dei resistenti alla fiera EICMA, in seguito alla pubblicazione in data 9.10.2024 sul sito internet della resistente di un apposito annuncio. L'iniziativa di Pirelli è pertanto del tutto tempestiva, anche ai sensi della rule 211.4 RoP.
La fiera ove verranno esposto i prodotti in presunta contraffazione, (cfr. doc. 8 di parte ricorrente, costituito da un annuncio sul sito internet di Tianjin Kingtyre in data 9.10.2024), è programmata per la settimana corrente, nei giorni compresi tra il cinque ed il dieci novembre 2024.
L'urgenza dell'adozione del provvedimento è dunque evidente.
7. La necessità di provvedere inaudita altera parte
Secondo il combinato disposto dell'art. 60, par. 5, UPCA, art. 62, para. 5 UPCA, analogamente alla rule 212, para. 1. R.o.P. prevede che la misura cautelare, ivi incluso il sequestro è disposto, ' all'occorrenza inaudita altera parte, in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare del brevetto o se sussiste un rischio comprovabile di distruzione degli elementi di prova.'
Nel caso in esame, il ritardo nella concessione dell'ordine potrebbe condurre ad un rischio irreparabile considerato che:
- -prima dell'evento fieristico non è possibile instaurare il contraddittorio, atteso che i resistenti hanno sede estera ed in particolare uno in territorio comunitario (in Germania) e l'altro in Paese extracomunitario (Cina) per cui la preventiva istaurazione de contraddittorio è pressocchè impossibile prima dell'evento fieristico;
- -i prodotti litigiosi saranno esposti a brevissimo, nei giorni compresi tra il 5 ed il 11 novembre 2024;
- -l'esposizione in fiera della ricorrente, visitata da bayers di tutti il mondo, ivi compresi certamente i Paesi in cui EP '412 è in vigore, rischia di cagionare irreparabile danno alla ricorrente, considerato che le parti resistenti sono dirette concorrenti di Pirelli, e che i pneumatici di quest'ultima che riproducono gli insegnamenti brevettuali appaiono sostituibili con quelli ritenuti interferenti. Con conseguente rischio di sviamento- diretto- di clientela e lesione dell'immagine della ricorrente.
8. Il bilanciamento interessi
La rule 211.3 R.o.P. stabilisce che 'In taking its decision the Court shall in the exercise of its discretion weigh up the interests of the parties and, in particular, take into account the potential harm for either of the parties resulting from the granting or the refusal of the injunction' .
Nel caso in esame, considerata la presunzione di validità e la verosimile contraffazione-prospettata come letterale- degli insegnamenti, la misura del sequestro appare una soluzione equilibrata. La fiera è la più importante del settore, in cui i resistenti sono diretti competitors di Pirelli ed il prodotto litigioso è completamente sostitutivo di quello della ricorrente. Con significativo rischio di perdere quote di mercato significative da parte della titolare del brevetto.
L'interesse di Pirelli ad ottenere il sequestro appare insomma preponderante rispetto a quello dei resistenti: l'impossibilità di continuare ad offrire in fiera i prodotti in presunta contraffazione pregiudica la loro partecipazione all'evento solo in parte, conservando la possibilità di svolgere attività di offerta in vendita e promozione con gli altri prodotti che apparentemente verranno dagli stessi pubblicizzati allo stesso evento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'interesse di Pirelli a ottenere il sequestro appare preponderante rispetto a quello delle resistenti di non vedere ostacolata la sua partecipazione attiva alla fiera, considerata la limitata incidenza della misura del sequestro rispetto a tale ultima aspettativa.
9. Security
Sussistono nel caso in esame le 'special circumstances' rule 211, para. 5, R.o.P per non subordinare la concessione della misura alla cauzione, tenuto conto dei ristrettissimi per l'esecuzione della misura con obiettiva compressione della possibilità di una sua esecuzione, ove subordinata al pagamento di una cauzione o al rilascio di altra garanzia equipollente.
Inoltre, Pirelli -appartenente all'omonimo gruppo, indiscusso leader internazionale e con una solida realtà imprenditoriale- appare solvibile nel caso di condanna al risarcimento del danno cagionato dalla esecuzione della misura (Local Division di Milano, CFI 177/2023, 13 giugno 2023).
Il provvedimento è quindi immediatamente esecutivo.
10. Pagamento delle Court fees
In data 31.10.2024 parte ricorrente ha comunicato al Su-Registry di avere pagato le Court Fees dovute per il presente procedimento, allegando la contabile bancaria comprovante l'avvenuto versamento.
Non è possibile allo stato verificare il buon esito del pagamento.
Pertanto, allo stato degli atti, la Corte dà atto dell'avvenuto pagamento solo sulla base della dichiarazione resa da Pirelli, sotto la sua diretta responsabilità.
12. Modalità di esecuzione della misura
L'esecuzione della misura e la notifica del provvedimento
L'estrema urgenza ed il limitato tempo a disposizione per notifica, unitamente alla necessità di assicurare l'effetto a sorpresa del provvedimento e all'esigenza di rispettare la regola cui al combinato disposto degli artt. 206, comma 3 e 197 comma 2, R.o.P, impongono di disporre che la notifica venga eseguita -come espressamente richiesto da Pirelli (cfr. pag.21 del ricorso)- su iniziativa del ricorrente a cura dell'Ufficiale giudiziario presso la sede ove l'esposizione ha sede, immediatamente al momento di esecuzione della misura.
E ciò in ossequio alla Rule 275, para. 1 e 2, R.o.P e 276, para. 1, R.o.P.
Parte ricorrente è autorizzata a partecipare alle operazioni di sequestro e consegna con i suoi representatives e tecnici, al fine specifico di identificare i prodotti che dovranno essere oggetto della misura.
La custodia dei beni sequestrati
Secondo le regole interne nazionali, i beni sequestrati debbono essere affidati ad un custode fino ad nuovo ordine della Corte.
Nel caso in esame la scelta del custode va individuata a cura del ricorrente, sottoposto agli oneri di custodia. Sarà cura del ricorrente comunicare alla Corte il nominativo del custode ed il luogo dove sono custoditi, entro 5 giorni dalla esecuzione della presente misura.
Orari preferibili
In applicazione del principio di proporzionalità stabilito dagli artt. 41 e 42 UPCA anche nelle scelte delle misure attuative, tenuto conto che il provvedimento dovrà essere eseguito nel contesto di un evento fieristico aperto alla partecipazione del pubblico, si precisa che l'Ufficiale Giudiziario dovranno preferibilmente procedere, ove possibile, alla esecuzione in orari diversi da quelli destinati all'apertura del pubblico ovvero di minor flusso presso lo stand dei resistenti.
13. Review
Le parti resistenti possono richiedere la review del presente order nel termine di trenta giorni, decorrente dalla data di esecuzione della misura, in conformità alle previsioni delle rules 212.3, 197.3 e 197.4 RoP.
14. Appeal
Le parti possono proporre appello nel termine di quindici giorni, decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, in conformità alle previsioni dell'art. 73.2(a) UPCA e delle rules 220.1(c) e 224.2(b) R.o.P.
ORDER
La Corte
1.autorizza il sequestro e la consegna richiesti da parte ricorrente, che dovranno essere eseguiti presso la fiera EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori che si svolge in località Rho Fiera (MI) - Italia, dal 5 al 10.11.2024 e, per l'effetto:
- -ordina alle parti resistenti di consegnare all'ufficiale giudiziario territorialmente competente incaricato:
- a. gli pneumatici contestati denominati:
-
- modello 'Radial tire high speed K902' ;
-
- modello 'Motorcycle radial tyre-slick racing Grade W';
- o comunque denominati -sia anteriori che posteriori- che abbiano le medesime caratteristiche indicate in narrativa, in quanto riproducano le caratteristiche delle rivendicazioni n. 1 e 3 del brevetto EP 2519412;
- b. qualunque materiale promozionale, pubblicitario o informativo aventi ad oggetto i predetti pneumatici;
-
- autorizza il ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro e consegna a mezzo dei suoi representatives e tecnici di parte;
-
- Dispone che i prodotti sequestrati siano custoditi da un custode da individuare dalla ricorrente secondo le regole della legge nazionale italiana sulla esecuzione delle misure cautelare, con onere del ricorrente di comunicare alla Corte- entro 5 giorni dalla esecuzione della misura- il nominativo del custode e il luogo dove gli stessi sono custoditi.
-
- Dispone la notifica di copia del presente provvedimento e dei documenti ad esso allegati nonché della letter for service e delle instruction for access to the proceedings by the CMS con metodo alternativo, a cura dell'Ufficiale giudiziario individuato dallo stesso ricorrente presso lo stand espositivo assegnato ai resistenti nell'ambito della EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo e Accessori che si svolgerà in località Rho-Fiera (MI) dal 5 al 10.11.2024, immediatamente al momento dell'esecuzione della misura secondo le norme vigenti in Italia in materia di notificazione degli atti giudiziari;
-
- dà atto che nel caso in cui i resistenti non adempiano spontaneamente al comando cautelare, l'ufficiale giudiziario è autorizzato, ove ritenuto necessario, a richiedere l'assistenza della forza pubblica, in conformità dalle disposizioni della legge italiana in materia di esecuzione dei provvedimenti giudiziari;
-
- Dà atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
-
- Dispone che il procedimento di merito venga introdotto entro 31 giorni da calendario o 20 giorni lavorativi dalla data di notifica ai resistenti, dando atto che il sequestro sarà revocato o comunque diventerà inefficace, a richiesta delle parti resistenti, se il ricorrente non inizierà il giudizio di merito davanti al Tribunale Unificato dei Brevetti entro tale termine ;
-
- Dà atto che il presente provvedimento può essere oggetto di review ed appello secondo le indicazioni in calce;
-
- Dà atto che le spese del procedimento verranno regolate nel procedimento di merito.
Così deciso in Milano il 5 novembre 2024
Il single judge
Alima Zana
Maddalena Ferretti
Note sulla notifica
Il presente ordine deve essere notificato in persona alla fiera EICMA in Milano (Rho) a mezzo di ufficiale giudiziario indicato dai rapresentatives del ricorrente allo scopo autorizzati secondo le regole nazionali, incluso il ricorso e o documenti allegati (R. 212.2, 276.1 RoP)
Informazioni sul diritto di review
I defendants possono chiedere la review di questo provvedimento entro 30 giorni dalla decisione della misura (art. 62 (5); 60 (6) UPCA, R. 212.3, 197.3 R.o.p.)
Informazioni sul diritto di appello
Le parti possono fare appello contro questo ordine entro 15 giorni dalla notifica (art. 73(2), 62 UPCA, R. 220.1.(c), 224(b) R.o.P.
Avviso che il procedimento di merito deve essere iniziato entro un certo termine
Se il procedimento di merito non è iniziato entro il periodo massimo di 31 giorni di calendario o 20 giorni lavorativi, il più lungo dei due, dalla data di notifica ai respondents, La corte può a richiesta dei difensori, disporre che il presente ordine sia cancellato o altrimenti cessi di avere effetto (art. 62 (5) ,60(8) UPCA, R. 213.1 RoP.
ORDER DETAILS
Order no. ORD_59764/2024 in ACTION NUMBER: Not provided
UPC number:
UPC_CFI_650/2024
Related proceeding no. Application No.:
59322/2024
Application Type:
Application for provisional measures (RoP206)